Come acquistare casa: agevolazioni 2018

Nell’elenco delle manovre messe in atto dal Governo al fine di far ripartire il settore immobiliare bisogna annoverare tutta la serie di agevolazioni fiscali confermate, in buona parte, con la Legge di Stabilità 2018.
Risparmiare sull’acquisto della casa, dunque, si può e anche in maniera considerevole, grazie ad aliquote fiscali ridotte e detrazioni d’imposta a cui si è soggetti quando si affronta la spesa di un immobile.
Il bonus prima casa 2018
I contribuenti che acquistano una prima casa potranno beneficiare del bonus confermato questo anno che, nel rispetto degli specifici requisiti previsti dalla legge, consente un risparmio consistente su imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e Iva.
Nello specifico, l’imposta di registro si pagherà nella misura ridotta del 2% anziché del 9%, l’IVA (se la vendita ne è soggetta) sarà al 4% anziché al 10% previsto nel regime ordinario e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro anziché del 2% e dell’1% del valore catastale. Si legga per saperne di più la nostra news “Prima casa più leggera con le agevolazioni fiscali” dove elenchiamo nel dettaglio le quote agevolate da versare a titolo di imposte solo quando si gode dei benefici fiscali “prima casa”.
Le condizioni per ottenere le agevolazioni
Perché l’acquirente dell’immobile abbia diritto a vedersi riconoscere le agevolazioni bisognerà che sussistano le seguenti condizioni:
– risiede nel Comune in cui è sito l’immobile;
– si impegna a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto;
– svolge la propria attività nel predetto comune.
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Anche per quest’anno la regola stabilisce che chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi dei benefici fiscali, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Il Fondo di garanzia prima casa
Per alcuni soggetti particolari (giovani, mamme single, titolari di contratti di lavoro atipici) il Fondo di garanzia a copertura statale consente di ottenere delle speciali garanzie a tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo alla banca aderente all’iniziativa, non sono ancora proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Con il Fondo di garanzia è lo Stato a offrire ai cittadini delle garanzie per ottenere mutui ipotecari per l’acquisto di immobili, per la ristrutturazione o per l’accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari da adibire a prima casa, nella misura massima del 50% della quota capitale e per un massimo di 250 mila euro.
Le agevolazioni sugli interessi passivi del mutuo
L’acquisto con mutuo ipotecario è il classico contratto con finanziamento della banca per cui è prevista la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati dal mutuatario per un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso o di un suo familiare entro, generalmente, un anno dall’acquisto, non dalla quota capitale della rata del mutuo. L’importo massimo annuale è di 4mila euro. Non è rilevante che l’immobile sia di nuova o di vecchia costruzione e quali siano le caratteristiche costruttive.
Attenzione ai tempi: si può prima acquistare la casa ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno acquistare l’immobile, l’importante è che il tutto avvenga entro un anno.
A questo proposito ricordiamo come un ulteriore risparmio sia possibile confrontando su MutuiOnline.it i finanziamenti migliori tra quelli offerti da decine di istituti di credito. Nella sezione i migliori mutui prima casa di oggi l’aggiornamento quotidiano consente di trovare il prodotto in assoluto più conveniente per ogni differente esigenza di spesa.
Le agevolazioni in caso di separazione
Come abbiamo avuto modo di riportare in “Come acquistare casa: agevolazioni 2016” anche in caso di separazione si può continuare a usufruire della detrazione fiscale, a patto che un familiare del coniuge separato (ad esempio un figlio o l’altro coniuge separato) abbia la dimora abituale nell’immobile finché non interviene la sentenza di divorzio. Se però si concorda, dando esecuzione al decreto di omologazione della separazione, che la quota di proprietà di un coniuge sia trasferita all’altro coniuge e quest’ultimo si accolli il relativo contratto di mutuo per la parte del primo, la detrazione spetta interamente all’ultimo, purché:
– l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
– le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.
Se nella sentenza di separazione risulta, ad esempio, in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione, la detrazione spetta al marito – alle medesime condizioni formali (atto pubblico, quietanza integrata ecc.) e nel rispetto di quelle sostanziali – anche se il mutuo è intestato alla moglie.
Se, a seguito di divorzio, l’immobile perde la destinazione ad abitazione principale per un coniuge, quest’ultimo perde la detrazione, a meno che non vi dimorino i figli; se non vi dimorano i figli, ma solo l’ex coniuge, quest’ultimo mantiene il diritto alla detrazione, al 50% del limite ordinario, quindi di 2mila euro.
Nessuna conferma per la detrazione Iva prima casa
Non è stata confermata per il 2018 la detrazione Iva prima casa, che consentiva nel caso la cessione avvenisse da parte di un’impresa costruttrice o ristrutturatrice, di detrarre il 50% dell’Iva pagata con l’acquisto dell’unità immobiliare, riducendo il carico dell’Iva in capo all’acquirente.
Cosa fare per usufruire delle agevolazioni
Il contribuente dovrà rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto, a pena di decadenza, in cui si dichiara di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto o si manifesta la volontà di stabilire la residenza nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto né esclusivo né in comunione con altri. Infine dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Tratto da https://www.mutuionline.it